Consiglio di Amministrazione

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Competenze

Dallo Statuto di Area Science Park:

Articolo 15 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente.
  2. Il terzo consigliere è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell’Ente, che si esprime nell’assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi come segue:
    1. un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia;
    2. un delegato espresso congiuntamente da Università di Trieste, Università di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;
    3. un delegato espresso congiuntamente dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia;
    4. due rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l’Ente, eletti nel Consiglio tecnico-scientifico.
  3. Il consigliere scelto dalla comunità scientifica ed economica di riferimento di cui al comma secondo assume la funzione di Vicepresidente di Area Science Park.
  4. L’assemblea è convocata dal Presidente di Area Science Park almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l’invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune.
  5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

Articolo 16 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno sei volte l’anno per l’esame e l’adozione degli atti rimessi alla sua competenza.
  2. Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente ne ravvisi l’opportunità. Il Consiglio è convocato anche nel caso ne faccia richiesta scritta un solo consigliere.
  3. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di vacanza, assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
  4. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri, salvo il caso di cui all’articolo 6, comma terzo.
  5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, il voto del Vicepresidente. Le deliberazioni sono adottate su proposta del Presidente o, nei casi in cui la decisione inerisca all’attività amministrativa e gestionale, del Direttore Generale. I consiglieri non possono astenersi dalla votazione nelle deliberazioni; l’astensione è considerata e verbalizzata quale voto contrario.
  6. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive, salvo diverse previsioni di legge, di Statuto o di regolamento.
  7. Le ulteriori norme per la convocazione e il funzionamento del Consiglio sono contenute nel regolamento di organizzazione.

Articolo 17 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

      1. Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici, definendo obiettivi, priorità, piani e programmi, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. A tal fine il Consiglio compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
      2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
  1. l’adozione dello Statuto, dei regolamenti e le relative modificazioni, ai sensi dell’articolo 6;
  2. l’approvazione del Piano triennale di attività e dei suoi aggiornamenti annuali, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, ai sensi dell’articolo 11;
  3. la determinazione, sentite le organizzazioni sindacali, della consistenza e delle variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale, nell’ambito del Piano triennale di attività;
  4. l’adozione di un Documento di visione strategica decennale, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico;
  5. l’individuazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, delle aree e dei settori dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica, coerentemente con le finalità istituzionali e le linee strategiche dell’Ente, anche ai fini della definizione dei profili scientifici e disciplinari per l’assunzione di ricercatori e di tecnologi di cui al punto 3), e delle modalità per la valutazione interna della ricerca;
  6. l’istituzione e la definizione delle procedure per l’assegnazione dei premi biennali per meriti scientifici e tecnologici per il personale ricercatore e tecnologo;
  7. la definizione e l’aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano della performance, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida dettate dagli organi e dalle istituzioni competenti;
  8. l’adozione della Relazione sulla performance, che evidenzia a consuntivo, per l’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;
  9. l’adozione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in coerenza con il Piano nazionale anticorruzione;
  10. l’approvazione del bilancio preventivo annuale e triennale, delle relative relazioni di accompagnamento e delle note di variazione;
  11. l’approvazione del conto consuntivo e della relativa relazione di accompagnamento, della relazione annuale sull’attività svolta, nonché della relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici conseguiti;
  12. l’approvazione dei programmi triennali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
  13. la nomina dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico, ai sensi dell’articolo 20;
  14. la nomina, in forma monocratica o collegiale, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;
  15. la nomina del Direttore Generale, la determinazione del trattamento giuridico ed economico attribuitogli, la valutazione annuale dello stesso, sulla base della proposta dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, anche ai fini dell’attribuzione del compenso afferente al risultato;
  16. la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  17. la determinazione dei compensi ai componenti degli organi dell’Ente secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e nel rispetto delle norme vigenti;
  18. la deliberazione, su proposta del Direttore Generale, dell’organizzazione complessiva dell’Ente, comprensiva dell’architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità, in conformità a quanto previsto dal regolamento di organizzazione;
  19. la deliberazione dell’ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, la definizione della figura e delle competenze del datore di lavoro, l’articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti e addetti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
  20. l’approvazione degli adempimenti di carattere generale previsti dai C.C.N.L.;
  21. l’approvazione di ampliamenti e modifiche del Parco scientifico e tecnologico;
  22. la definizione dei criteri generali in materia di insediamenti nel Parco scientifico e tecnologico e di ausili finanziari a terzi e la concessione a terzi di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere;
  23. la determinazione dei criteri generali in materia di tariffe, canoni, analoghi oneri a carico di terzi;
  24. l’approvazione di iniziative e programmi di attività aventi un valore economico complessivo superiore a quello fissato nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo;
  25. l’approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
  26. l’approvazione dei grandi investimenti in infrastrutture e attrezzature strumentali, commesse e richieste di finanziamento, aventi un valore economico complessivo superiore a quello fissato nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo;
  27. la costituzione o la partecipazione a consorzi, fondazioni, società, associazioni o altre forme associative di diritto pubblico e privato con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, o ad altri strumenti di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato, nonché le modifiche allo statuto degli enti partecipati;
  28. l’adozione delle deliberazioni in ordine alle partecipazioni dell’Ente, diverse da quelle di cui al numero 27), e alla nomina dei rappresentanti nei soggetti partecipati;
  29. la costituzione, promozione e partecipazione a fondi o altri strumenti innovativi di investimento, con esclusione di garanzie a carico dell’Ente, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
  30. l’accettazione di lasciti, eredità, donazioni e contributi volontari;
  31. la richiesta di pareri alle autorità amministrative e al Consiglio di Stato;
  32. l’autorizzazione al Presidente a proporre azione e a resistere in giudizio nelle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza del Direttore Generale;
  33. ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 18 – Controlli e autorizzazioni ministeriali

      1. Le deliberazioni e determinazioni degli organi di Area Science Park sono immediatamente esecutive, ove non diversamente disposto dall’atto stesso e salvo diverse previsioni di legge, di Statuto o di regolamento.
      2. Le deliberazioni relative ad atti di programmazione strategica, pianificazione e organizzazione sono sottoposte a controllo o autorizzazione ministeriale nei casi previsti dalla legge.
      3. Per l’adozione dello Statuto e dei regolamenti si applica l’articolo 6, comma quarto.
      4. L’efficacia delle deliberazioni di costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni, società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, è subordinata all’autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al cinquanta per cento del predetto capitale sociale è, inoltre, richiesto il parere del Ministro dell’Economia e delle Finanze che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
      5. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull’attività svolta sono trasmessi al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica. Nella relazione sull’attività svolta Area Science Park riferisce anche sull’attività dei consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall’Ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.

Articolazione degli uffici

DenominazioneLivello
Consiglio di AmministrazioneDirigenziale
Direzione Generale (DGE)Non Dirigenziale

Personale associato

NomeRuolo
Campiglia PietroIncaricato politico
Ciarrocchi MassimilianoIncaricato politico
Petrillo CaterinaIncaricato politico
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Pubblicato il 05-09-2025 aggiornato al 02-07-2026
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