Articolazione degli uffici

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettere a, b, c, d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 


 


Nota:

In questa sezione sono pubblicati il vigente organigramma dell'Ente e le Strutture, Sezioni e Istituti in cui è articolato, come indicato dall'art. 13, c. 1, lett. b-c, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013. L'attuale organizzazione è stata adottata con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di data 27 gennaio 2023, n. 2. La revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente e del personale assegnato a Strutture, Sezioni e Istituti è contenuta nell'Ordine di servizio di data 31 marzo 2023, n. 5.

Open data Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
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