Enti pubblici vigilati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 comma 1, lettera a

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.


Nota:

N.A. - Non applicabile

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1 lettera a) e commi 2 e 3 d.lgs. n. 33/2013 e articolo 20, comma 3 d.lgs. 39/2013 si segnala che all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park non competono funzioni di vigilanza in Enti Pubblici. 

Recapiti e contatti
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