Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
L'obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilita' per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione, in cui identificano le modalita' di realizzazione e le eventuali attivita' per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
Nota:
Accessibilità
Obiettivi di accessibilità
Catalogo di dati, metadati e banche dati
- Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici (open data)
- Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici (open data) formato odt
- Infrastrutture di proprietà dell'Ente (formato xml): descrizione, superficie, valore scientifico, stato manutentivo, tipologia e stima del valore economico
- Dati catastali degli immobili di proprietà dell'Ente (formato xml): campus in cui sono ubicati, denominazione dell'edificio, numero-tipologia-superficie di ogni locale
