Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

Ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013, in questa sezione sono ospitati gli atti con i quali l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Ente attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in conformità all’art. 14,c. 4, let. g) d.lgs. n. 150/2009 e al PNA 2022.

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance

Ai sensi degli artt. 1 e 10 d.lgs. n. 150/2009, nonché dell'art. 14, del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dall'art. 11, del d.lgs. n. 74/2017, nonché sulla base delle indicazioni di cui alle “Linee Guida” n. 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, l'OIV di Area Science Park  ha rilasciato i seguenti documenti.

 

Parere dell'OIV in merito alle proposte di modifica del Sistema di misurazione e valutazione della performance

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