Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Consiglio di Amministrazione
Competenze
dallo Statuto di Area Science Park:
Articolo 15 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati con
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che designa
due componenti, tra cui il Presidente.
2. Il terzo consigliere è designato dalla comunità scientifica ed economica di
riferimento dell'Ente, che si esprime nell'assemblea composta dai
rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di
ricercatori e tecnologi come segue:
a) un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) un delegato espresso congiuntamente da Università di Trieste,
Università di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;
c) un delegato espresso congiuntamente dall'Unione Regionale delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli
Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia;
d) tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e
determinato in servizio presso l'Ente, di cui due eletti nel Consiglio
tecnico-scientifico.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente. Qualora
il Consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di Vicepresidente
pro tempore il secondo componente designato dal Ministro ai sensi del comma
uno.
4. L'assemblea è convocata dal Presidente di Area Science Park almeno sessanta
giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l'invito,
agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato
comune. Entro il medesimo termine, il Presidente indice le elezioni per
l'individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Ente; l'elettorato attivo e passivo e il procedimento elettorale sono
disciplinati dall'articolo 20, comma secondo.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta.
Articolo 16 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno sei volte l'anno per l'esame e
l'adozione degli atti rimessi alla sua competenza.
2. Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente ne ravvisi
l'opportunità. Il Consiglio è convocato anche nel caso ne faccia richiesta scritta
un solo consigliere.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di vacanza, assenza o
impedimento, dal Vicepresidente.
4. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della
maggioranza dei consiglieri, salvo il caso di cui all'articolo 6, comma terzo.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto
del Presidente o, in caso di sua assenza, il voto del Vicepresidente. Le
deliberazioni sono adottate su proposta del Presidente o, nei casi in cui la
decisione inerisca all'attività amministrativa e gestionale, del Direttore
Generale. I consiglieri non possono astenersi dalla votazione nelle deliberazioni;
l'astensione è considerata e verbalizzata quale voto contrario.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive, salvo diverse
previsioni di legge, di Statuto o di regolamento.
7. Le ulteriori norme per la convocazione e il funzionamento del Consiglio sono
contenute nel regolamento di organizzazione.
Articolo 17 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici,
definendo obiettivi, priorità, piani e programmi, verifica il conseguimento
effettivo degli obiettivi strategici e promuove la cultura della responsabilità per
il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e
dell'integrità. A tal fine il Consiglio compie tutti gli atti non espressamente
riservati ad altri organi dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
1) l'adozione dello Statuto, dei regolamenti e le relative modificazioni, ai
sensi dell'articolo 6;
2) l'approvazione del Piano triennale di attività e dei suoi aggiornamenti
annuali, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, ai sensi
dell'articolo 11;
3) la determinazione, sentite le organizzazioni sindacali, della consistenza e
delle variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale,
nell'ambito del Piano triennale di attività;
4) l'adozione di un Documento di visione strategica decennale, previo
parere del Consiglio tecnico-scientifico;
S) l'individuazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, delle
aree e dei settori dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica,
coerentemente con le finalità istituzionali e le linee strategiche
dell'Ente, anche ai fini della definizione dei profili scientifici e disciplinari
per l'assunzione di ricercatori e di tecnologi di cui al punto 3), e delle
modalità per la valutazione interna della ricerca;
6) l'istituzione e la definizione delle procedure per l'assegnazione dei premi
biennali per meriti scientifici e tecnologici per il personale ricercatore e
tecnologo;
7) la definizione e l'aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, del
Piano della performance, in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto delle
indicazioni e delle linee guida dettate dagli organi e dalle istituzioni
competenti;
8) l'adozione della Relazione sulla performance, che evidenzia a
consuntivo, per l'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;
9) l'adozione, su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione, in coerenza con il Piano nazionale anticorruzione;
10) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e triennale, delle relative
relazioni di accompagnamento e delle note di variazione;
11) l'approvazione del conto consuntivo e della relativa relazione di
accompagnamento, della relazione annuale sull'attività svolta, nonché
della relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici
conseguiti;
12) l'approvazione dei programmi triennali e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici;
13) la nomina dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico, ai sensi
dell'articolo 20;
14) la nomina, in forma monocratica o collegiale, dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance;
15) la nomina del Direttore Generale, la determinazione del trattamento
giuridico ed economico attribuitogli, la valutazione annuale dello stesso,
sulla base della proposta dell'Organismo indipendente di valutazione
della performance, anche ai fini dell'attribuzione del compenso
afferente al risultato;
16) la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
17) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi dell'Ente
secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e nel
rispetto delle norme vigenti;
18) la deliberazione, su proposta del Direttore Generale, dell'organizzazione
complessiva dell'Ente, comprensiva dell'architettura generale della
struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità,
in conformità a quanto previsto dal regolamento di organizzazione;
19) la deliberazione dell'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di
lavoro, la definizione della figura e delle competenze del datore di
lavoro, l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti e addetti
alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
20) l'approvazione degli adempimenti di carattere generale previsti dai
C.C.N.L.;
21) l'approvazione di ampliamenti e modifiche del Parco scientifico e
tecnologico;
22) la definizione dei criteri generali in materia di insediamenti nel Parco
scientifico e tecnologico e di ausili finanziari a terzi e la concessione a
terzi di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in
genere;
23) la determinazione dei criteri generali in materia di tariffe, canoni,
analoghi oneri a carico di terzi;
24) l' approvazione di iniziative e programmi di attività aventi un valore
economico complessivo superiore a quello fissato nel regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità e aggiornato periodicamente dal
Consiglio medesimo;
25) l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con
soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
26) l'approvazione dei grandi investimenti in infrastrutture e attrezzature
strumentali, commesse e richieste di finanziamento, aventi un valore
economico complessivo superiore a quello fissato nel regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità e aggiornato periodicamente dal
Consiglio medesimo;
27) la costituzione o la partecipazione a consorzi, fondazioni, società,
associazioni o altre forme associative di diritto pubblico e privato con
soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, o ad altri strumenti di
collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato, nonché le
modifiche allo statuto degli enti partecipati;
28) l'adozione delle deliberazioni in ordine alle partecipazioni dell'Ente,
diverse da quelle di cui al numero 27), e alla nomina dei rappresentanti
nei soggetti partecipati;
29) la costituzione, promozione e partecipazione a fondi o altri strumenti
innovativi di investimento, con esclusione di garanzie a carico dell'Ente,
alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
30) l'accettazione di lasciti, eredità, donazioni e contributi volontari;
31) la richiesta di pareri alle autorità amministrative e al Consiglio di Stato;
32) l'autorizzazione al Presidente a proporre azione e a resistere in giudizio
nelle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza del
Direttore Generale;
33) ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
