Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Ufficio Appalti
Competenze
Responsabilità:
a. Programmazione degli acquisti di beni e servizi secondo la vigente normativa;
b. Gestione delle procedure formali di gara in materia di lavori, forniture e servizi;
c. Nella fascia dei contratti sotto soglia comunitaria, consulenza e assistenza alle strutture cui è assegnata la responsabilità del relativo budget per l’impostazione e gestione delle procedure di gara;
d. Predisposizione di bandi, capitolati d’appalto e modelli di utilità per l’Ente in materia di acquisti di beni e servizi;
e. Acquisti di beni di interesse generale per l’Ente, con l’eccezione di quelli di specifica rilevanza tecnica, affidati ad altre strutture in base alle strategie di approvvigionamento dell’Ente;
f. Gestione e aggiornamento dell’archivio contratti dell’Ente, curando gli adempimenti in materia di comunicazione dei dati all’anagrafe tributaria.
