Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Ufficio Verifica e Gestione Atti
Competenze
Responsabilità:
a. Gestione e verifica atti da sottoporre alla firma del Presidente e del Direttore Generale;
b. Gestione spese di rappresentanza;
c. Gestione segreteria del Consiglio Tecnico-scientifico e del Collegio dei Revisori;
d. Monitoraggio fatture per la Direzione Generale e gli Organi;
e. Gestione spazi occupati dal personale;
f. Revisione, verifica e approvazione dei report tecnici e finanziari;
g. Affiancamento a Ufficio Sistemi Informatici e Sviluppo Amministrazione Digitale per la
digitalizzazione dei processi della Direzione Generale.
