Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
226 BEST4.0 - SERVIZIO DI MODERAZIONE DELL'EVENTO DI DISSEMINAZIONE 22 GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG BC04B5606F CUP J73B24000000007
Allegati
226 best4.0 - servizio di moderazione dell_evento di disseminazione 22 giugno 2026 - affidamento e impegno di spesa - cig bc04b5606f cup j73b24000000007: 2026-121rei.pdf(Pubblicato il 17/06/2026 - Aggiornato il 17/06/2026 - 420 kb - pdf)
