Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
232 - I-HUB - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - ORDINE RIT26042K_LIFE TECHNOLOGIES_232 - ACQUISTO SIERI PER ESPERIMENTI LABORATORIO - CUP: J23B24000030002 CIG: BBDF47AEA7
Allegati
232 - i-hub - altri beni e materiali di consumo - ordine rit26042k_life technologies_232 - acquisto sieri per esperimenti laboratorio - cup_ j23b24000030002 cig_ bbdf47aea7: 2026-122rei.pdf(Pubblicato il 22/06/2026 - Aggiornato il 22/06/2026 - 926 kb - pdf)
