Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
197 - E-ARGO - ACQUISTO DI LICENZA SOFTWARE DEALROOM.CO (PREMIUM PLUS) E IMPEGNO DI SPESA - CIG: BBFC81C5C8 - CUP: J95F21002190001
Allegati
197 - e-argo - acquisto di licenza software dealroom.co _premium plus_ e impegno di spesa - cig_ bbfc81c5c8 - cup_ j95f21002190001: 2026-124rei.pdf(Pubblicato il 22/06/2026 - Aggiornato il 22/06/2026 - 443 kb - pdf)
