Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
FORNITURA DI PRESIDI PER IL REINTEGRO E IL RINNOVO DEL CONTENUTO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO AI SENSI DEL D.M. 15 LUGLIO 2003, N. 388 E IMPEGNO DI SPESA - CIG BC9D1A8ACF
Allegati
fornitura di presidi per il reintegro e il rinnovo del contenuto delle cassette di pronto soccorso ai sensi del d.m. 15 luglio 2003_ n. 388 e impegno di spesa - cig bc9d1a8acf: 2026-68opi.pdf(Pubblicato il 12/08/2026 - Aggiornato il 12/08/2026 - 578 kb - pdf)
