Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
230 - ITA - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO FORMAMMIDE PER LABORATORIO / LAGE, ORDINE RIT26069B_VWRInternational_230 - CUP: J23C24000230001 - CIG: BD1D48CD9E
Allegati
230 - ita - altri beni e materiali di consumo - acquisto formammide per laboratorio _ lage_ ordine rit26069b_vwrinternational_230 - cup_ j23c24000230001 - cig_ bd1d48cd9e: 2026-200rei.pdf(Pubblicato il 29/09/2026 - Aggiornato il 29/09/2026 - 1119 kb - pdf)
