Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
164 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SANITARIA INTEGRATIVA A FAVORE DEI DIPENDENTI DI AREA SCIENCE PARK IMPEGNO DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO 01/07/2026 - 31/12/2026 CIG BC3220915F
Allegati
164 - servizio di copertura assicurativa sanitaria integrativa a favore dei_dipendenti di area science park_impegno di spesa premio assicurativo 01_07_2026 - 31_12_2026_cig bc3220915f: 2026-252dge.pdf(Pubblicato il 01/10/2026 - Aggiornato il 01/10/2026 - 255 kb - pdf)
