Bilanci
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Nota:
Bilancio consuntivo e Relazione del Collegio dei revisori dei conti al rendiconto generale 2023
Allegati
Allegato: 2023_bilancio_consuntivo_2023.csv(Pubblicato il 17/02/2026 - Aggiornato il 17/02/2026 - 14 kb - generica)
Allegato: 2023_tab_bilancio_consuntivo_2023.pdf(Pubblicato il 17/02/2026 - Aggiornato il 17/02/2026 - 174 kb - pdf)
Allegato: 2023_0322024cdaconsuntivo2023.pdf(Pubblicato il 17/02/2026 - Aggiornato il 17/02/2026 - 27645 kb - pdf)
